29/02/2008

Polizza Tre S

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Programma Tre S

(In vigore dal 01/01/2007)

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per

Assicurazione Il contratto di assicurazione

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione

Bagaglio L’insieme degli oggetti personali che l’assicurato porta con se durante il viaggio

Centrale Operativa la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che

provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di

assistenza previste in polizza.

Contraente L’associazione Mutua Volontaria di Assistenza e Assicurazione tra Operatori e agenti di

viaggio e turismo (Amavet)

Europa L’Italia e tutti i paesi dell’Europa occidentale e orientale, l’Algeria, Cipro l’Egitto e le isole

Canarie, Israele, il Libano la Libia, il Marocco, la Siria, la Tunisia e la Turchia.

Familiare Il coniuge, convivente,figlio/a, fratello, sorella, genitore,suocero/a dell’Assicurato

Franchigia La parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico

Indennizzo La somma dovuta dalla società in caso di sinistro

Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali

oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o l’invalidità

permanente o l’inabilità temporanea

Italia Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino

Malattia L’alterazione dello stato di salute non dovuto ad infortunio

Mondo L’Italia, l’Europa e tutti i paesi non menzionati nella definizione di Europa

Mondial Assistance un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.

Polizza Il documento che regola l’assicurazione

Premio La somma dovuta alla società (imposte comprese)

Residenza Il luogo in cui l’assicurato ha la sua dimora abituale

Ricovero La degenza comportante pernottamento in un istituto di cura

Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione

Società Mondial Assistance Italia SpA

Spese di

Soccombenza Le spese legali da pagare all’avversario nel caso di esito negativo della causa. Il rimborso di

queste spese è garantito entro i massimali indicati in polizza

2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 Persone assicurate

Si intendono in garanzia tutti i soci che risultino regolarmente associati all’Amavet

2.2 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni della contraente o dell’assicurato devono essere fatte in forma scritta alla direzione della

società

2.3 Validità territoriale

Le garanzie , ad eccezione della Tutela Giudiziaria, sono operanti per danni che si verifichino in qualsiasi parte del

mondo

2.4 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro

Ad eccezione della garanzia ”Assistenza Alla Persona”, in caso di sinistro l’assicurato o chi per esso deve darne

avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo

può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Inoltre qualora per lo stesso rischio esistano

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altre assicurazioni, l’assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli

altri e viceversa.

2.5 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana

2.6 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello

del luogo ove ha sede la società.

2.7 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da

alcolismo, tossicodipendenza, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermità mentali:

sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacali o forme depressive o stati paranoici – di conseguenza

l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

2.8 Esclusioni comuni

Sono esclusi dall’assicurazione i danni e gli infortuni derivanti dalla guida di autoveicoli non ad uso privato, dalla

guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato è privo della prescritta abilitazione; dalla

partecipazione a competizioni sportive (e relative prove) salvo che abbiano carattere ricreativo; dalla pratica di

sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal

trampolino con sci ed idroscì, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni in apnea,

alpinismo con scalate sino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo superiore al 3 grado comunque effettuato,

arrampicata libera (free climbing), da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;

da dolo dell’assicurato, da tentativo di suicidio.

Sono inoltre esclusi i danni verificatisi in occasione di esplosioni, anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive,

trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti

di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, internazionale,

razziale e/o religiosa, terrorismo e sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato,

confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto,

a meno che l’assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

2.9 Modalità di valutazione

L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla società con l’assicurato o con persone da lui designata. In

caso di disaccordo le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da

nominarsi con apposito atto.

2.10 Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono

ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di importo uguale a quello del

danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

3. NORME CHE REGOLANO IL PROGRAMMA “TRE S”

3.1 BAGAGLIO

3.1.1 Oggetto della garanzia

La società, nel limite di € 516,46 per persona, per evento o per periodo assicurativo, rimborserà all’assicurato le

spese, sempre se documentate, per acquisti di prima necessità sostenute in seguito a ritardata o mancata

riconsegna del bagaglio registrato da parte del vettore aereo, di oltre 12 ore dall’arrivo ad una delle destinazioni

del viaggio con reclusione della località di rientro.

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3.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA

3.2.1. Garanzia e prestazioni durante il viaggio/soggiorno

Qualora, durante il viaggio/soggiorno, l’Assicurato si trovasse in difficoltà, a seguito di malattia e.o infortunio, la

Società, valutato il suo stato di salute, per tramite lo staff medico ed organizzativo di Mondial Assistance in

contatto diretto con il medio curante sul luogo dell’evento, provvederà direttamente:

a) al trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza

ad un centro medico più attrezzato, con il mezzo ritenuto più idoneo. L’utilizzo dell’aereo sanitario è

limitato agli spostamenti locali;

b) al rimpatrio sanitario organizzato alla sua residenza o ad un ospedale attrezzato, con l’utilizzo del mezzo

più idoneo. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino

mediterraneo. Non danno luogo alla prestazione a) e b) le distorsioni, le fratture, le infermità o le lesioni

curabili sul posto o nel corso del viaggio;

c) al pagamento sul posto o al rimborso all’Assicurato, preventivamente autorizzato, delle spese mediche,

farmaceutiche (se sostenute in seguito a prescrizione medica), ospedaliere e di trasporto dal luogo

dell’evento al centro medico più vicino, fino alla concorrenza del capitale previsto per evento:

- per malattia di € 516,46

- per infortunio di € 1.549,37

Indipendentemente dal numero degli eventi accaduti nel corso del periodo assicurativo, la prestazione è operante

fino alla concorrenza del capitale massimo per anno assicurativo di € 3.098,74;

d) all’invio di medicinali urgenti non reperibili sul posto per permettere all’Assicurato il proseguimento di una

terapia in corso. Le relative spese di acquisto restano a carico dell’Assicurato. La prestazione viene

fornita solo per medicinali registrati in Italia;

e) al viaggio di a/r di uno dei familiari residenti in Italia, qualora l’Assicurato in viaggio sia ricoverato in

ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia ed Europa e a 15 giorni nel Mondo;

f) al trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e

l’eventuale recupero della salma;

Mondial Assistance, preventivamente contattata, provvede, inoltre:

- a gestire ed organizzare, per conto dell’Assicurato, i seguenti servizi di assistenza;

g) al viaggio di rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero con imminente

pericolo di vita di un familiare dell’Assicurato;

h) il rientro del convalescente;

i) l’anticipo di denaro in caso di comprovata necessità fino a € 516,46 da rimborsare alla Società entro tre

mesi dall’anticipo stesso (Italia esclusa);

l) la trasmissione di messaggi urgenti (Italia esclusa)

al rimborso delle spese:

m) di albergo (pernottamento e prima colazione) fino ad un massimo di 3 gg. successivi alla data prevista del

rientro fino ad un importo massimo di € 51,65 giornaliere per persona, qualora, l’Assicurato non sia in

grado di riprendere il viaggio di rientro al domicilio alla data stabilita. L’impossibilità deve essere

certificata da un medico;

n) di telecomunicazione (telefono, telex, telegrammi) fino a € 103,29, sostenute per richiedere l’intervento

di assistenza.

3.2.2. Garanzie e prestazioni a domicilio (in Italia)

In caso di infortunio e/o malattia accaduti all’Assicurato nel luogo di domicilio in Italia, Mondial Assistance

contattata preventivamente, mette a sua disposizione:

a) consulenza medico sanitaria in grado di fornire informazioni su:

- reperimento di medici generici;

- reperimento di servizi di soccorso d’urgenza;

- organizzazione di consulti medici;

- centri di cura pubblici.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma tende a mettere l’Assicurato in condizione di ottenere

quanto necessario;

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b) invio di un medico (convenzionato con Mondial Assistance) in caso di urgenza, qualora nelle ore notturne

od in una giornata festiva l’Assicurato non sia in grado di reperire il suo medico curante;

c) il trasporto in ambulanza al più vicino ospedale, con il mite di km. 200 di percorso a/r.

3.2.3. Esclusioni (vedi anche art. 2.8)

La garanzia “Assistenza alla Persona” non è operativa per gli eventi e/o spese derivanti o in conseguenze di:

a) organizzazione diretta o comunque senza l’autorizzazione di Mondial Assistance di una delle prestazioni di

assistenza previste. Per quanto inerente, esclusivamente, le spese mediche, così come previste alla lettera

C del punto 3.2.1., qualora l’Assicurato si trovasse nella comprovata impossibilità di contattare la Centrale

operativa, Mondial Assistance provvederà al rimborso delle spese sostenute, sempre che indennizzabili al

termine di polizza e debitamente comprovata da giustificativi di spesa, nella misura del 70% (settanta

percento);

b) dolo e colpa grave dell’Assicurato;

c) malattie croniche, neuropsichiatriche, stati di gravidanza oltre il 6° mese, malattie preesistenti a

carattere evolutivo;

d) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite;

e) cure riabilitative;

f) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;

g) malattie veneree;

h) ricerche o soccorsi in mare o in montagna.

i) quarantene;

j) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare

una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione

alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

chiusura di scuole,

chiusura di aree pubbliche,

limitazione di trasporti pubblici in città,

limitazione al trasporto aereo.

3.2.4 Disposizioni e limitazione di responsabilità

a) le prestazioni e le garanzie in viaggio/soggiorno sono operanti per un massimo di 60 giorni;

b) tutte le prestazioni, salvo quanto previsto dalla lettera c) del punto 3.2.1. “Spese Mediche”, vengono

fornite con un massimo di tre volte per anno assicurativo;

c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi

convenuti dovuti a :

- cause di forza maggiore;

- disposizioni delle Autorità locali;

d) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza

dovute;

e) Mondial Assistance, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese ha diritto di

richiedere a quest’ultimo il biglietto di viaggio non utilizzato,

3.3 INFORTUNI

3.3.1 Garanzie e prestazioni

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività professionale di agente di

viaggio e di ogni altra attività che l’Assicurato svolga senza carattere di professionalità e che abbiano come

conseguenza, entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la morte e/o l’invalidità permanente.

La Società liquida all’assicurato o agli eredi legittimi e/o testamentari:

· per il caso morte: il capitale assicurato di € 51.645,69;

· per il caso di invalidità permanente: l’indennità calcolata sulla somma assicurati di € 51.645,69 in

proporzione al grado di invalidità accertato sulla base delle percentuali previste dalla tabella ANIA.

L’indennità per il caso morte non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:

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a) subiti in stato di malore o di incoscienza;

b) derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

c) derivanti da tumulti popolari i da atti di terrorismo a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte

attiva.

3.3.2 Esclusioni (vedi anche art. 2.8)

Mondial Assistance non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:

a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato diverso

da quello direttamente connesso all’attività di agente di viaggio;

b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore

per uso non privato;

c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);

d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;

e) a tentativo di suicidio o suicidio;

f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo

di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;

g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci

od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di

corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato

professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;

h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;

i) a guerra anche civile, che coinvolga l’Assicurato dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità ovvero in quanto

ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;

j) a esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura.

3.3.3 Limiti di età

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.

3.3.4 Franchigia

Non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della

totale; se invece risulterà superiore al 10% della totale, l’indennità verrà corrisposta in base alla percentuale

eccedente tale limite.

3.3.5 ) Prestazioni massime - clausola di cumulo

Qualora nello stesso evento fossero coinvolti più Assicurati il limite di indennizzo non potrà superare il massimale

per evento di € 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) corrispondente a nr. 3 persone.

Qualora la somma dei massimali complessivamente assicurati eccedesse l’importo sopra indicato, le indennità

spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

3.4 INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO

3.4.1 Garanzie e prestazioni

La Società riconosce all’Assicurato, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia sostenuto delle spese, il

pagamento di una indennità di € 100,00, fino alla concorrenza di € 3.100,00 per anno assicurativo, per ciascun

giorno di degenza presso una struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell’assistenza sanitaria

ospedaliera a seguito di infortunio o malattia.

3.4.2 Eslcusioni (vedi anche art. 2.8)

Sono esclusi dall’assicurazione:

a) le intossicazioni conseguenti all’abuso di alcolici o all’uso di allucinogeni e all’uso non terapeutico di

psicofarmaci e stupefacenti:

b) le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari

da infortunio);

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c) le cure dentarie e le paradontiopatie non rese necessarie da infortunio;

d) all’aborto volontario non terapeutico;

e) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzioni di difetti o malformazioni preesistenti alla

stipulazione della polizza.

3.4.3 Limiti di età

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.

3.4.4. Decorrenza della garanzia

La garanzia decorre:

· dal giorno in cui ha effetto l’assicurazione, per gli infortuni;

· dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione per le malattie che siano l’espresssione

o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto;

· dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione, per le malattie dipendenti da

gravidanza e puerperio. Tuttavia per le malattie della gravidanza la garanzie è operante da quando ha

effetto l’assicurazione purchè l’Assicurato dimostri che la gravidanza ha avuto inizio successivamente a

tale data. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità – di polizza

riguardante stessi Assicurati ed identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno in cui aveva

avuto effetto la polizza sostituita.

3.4.5 Franchigia

L’indennità Giornaliera verrà corrisposta con l’applicazione dei seguenti criteri:

in caso di ricovero ospedaliero conseguente malattia verranno decurtati i seguenti giorni di franchigia:

- Il giorno di ingresso;

- I successivi 2 giorni di ospedalizzazione;

- Il giorno di dimissioni.

in caso di ricovero ospedaliero conseguente ad infortunio verranno decurtati i seguenti giorni di

franchigia:

- Il giorno di ingresso;

- Il giorno di dimissioni.

3.4.6 Pagamento della indennità

Il pagamento dell’indennità verrà effettuato a cura ultimata su presentazione di originale di regolare attestato di

degenza in Istituto di Cura.

Per i ricoveri avvenuti all’estero il pagamento sarà effettuato in Italia in Lire Italiane.

3.4 RIMBORSO SPESE FUNERARIE

3.5.1 Oggetto della garanzia

La Società nel limte di € 516,46 per assicurato rimborserà gli aventi diritto delle Spese Funerarie sostenuto per

il decesso, nel periodo di validità della polizza, dell’Assicurato.

4. IN CASO DI SINISTRO (Obblighi e criteri di liquidazione)

Oltre agli obblighi previsti all’art. 2.4 ed a quanto determinato nelle singole garanzie l’Assicurato o chi per esso,

per ottenere una corretta e celere liquidazione del danno deve, in relazione al sinistro sofferto:

4.1 BAGAGLIO

4.1.1 Effettuare immediatamente, presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost & Found), il rapporto di

irregolarità bagliago (P.I.R.);

4.1.2 inviare reclamo scritto al Vettore Aereo;

4.1.3 inoltrare alla Società la risposta del Vettore Aereo, attestante la ritardata consegna, con indicazione del

giorno e dell’ora della riconsegna o il mancato ritrovamento e l’importo dallo stesso liquidato nonché l’originale delle

spese sostenute.

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4.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA

4.2.1 Contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al nr. +39 02 26609.280

In caso di rimborso di spese autorizzate far pervenire alla Società la richiesta, allegando:

4.2.2 numero di protocollazione della chiamata di assistenza, rilasciato telefonicamente dalla Centrale di Allarme;

4.2.3 certificato medico o idonea documentazione attestante l’evento;

4.2.4 originale delle spese effettivamente sostenute.

4.3 INFORTUNI

4.3.1 Inoltrare alla Società il certificato medico attestante il decorso delle lesioni, l’avvenuta guarigione e gli

eventuali postumi invalidanti;

4.3.2 dare immediatamente avviso alla Società se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato o quando

questa sopravvenga durante il periodo di cura.

4.4 INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO

4.4.1 Inviare alla Società la copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i

medici che lo hanno visitato e curato.

4.5 RIMBORSO SPESE FUNERARIE

4.5.1 Inviare alla Società il Certificato di Decesso e l’originale delle spese funerarie sostenute.

La Società, per tutti i sinistri, si riserva il diritto di richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione, di svolgere

direttamente indagini e disporre accertamenti e controlli medici al fine di acquisire gli elementi necessari alla

valutazione del sinistro.

Per ogni Sinistro inerente le garanzie assicurative inviare la documentazione a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Servizio Liquidazione Danni

Via Ampère, 30 - 20131 Milano

Copia della denuncia del sinistro a:

AMAVET

Via Tevere, 15 – 00198 Roma

Tel. (06) 8548878 – Telefax (06) 8411981

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare

Centrale Operativa – in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno

Via Ampère, 30 - 20131 Milano

Tel. +39 02 26609.280

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